53 - 2007
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LEGGE
REGIONALE 24 LUGLIO 2007
Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia
Art.
1
Finalità
1.
a) riconosce l'importanza naturalistica ed
ambientale nonché l'interesse culturale, scientifico e
turistico del patrimonio speleologico e delle aree carsiche esistenti sul
proprio territorio e promuove ogni iniziativa diretta alla loro conoscenza,
conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione;
b) riconosce il Soccorso alpino e
speleologico della Sardegna, servizio regionale del Corpo nazionale soccorso
alpino e speleologico, come soggetto titolato e qualificato per gli interventi
di soccorso in attuazione delle leggi 21 marzo 2001, n.
74 e 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 80;
c) promuove lo sviluppo dell'attività
speleologica.
Art.
2
Definizioni
1. Ai sensi e per gli effetti
della presente legge devono intendersi come:
a) "grotte o cavità naturali" le cavità
sotterranee naturali di sviluppo superiore a
b) "aree carsiche" le zone in cui si
riscontrano morfologie e fenomeni carsici superficiali o comunque in cui esista un collegamento fisico e idrogeologico
funzionale con fenomeni carsici ipogei.
Art.
3
Pubblico interesse del patrimonio speleologico e delle aree carsiche
1. Il patrimonio naturale
costituito dalle grotte e dagli ambienti carsici della Sardegna è soggetto alla
presente legge per la rilevanza dei valori ambientali, scientifici, culturali,
economici, estetici e paesaggistici che esso presenta.
2. La presente legge, in
particolare, considera di pubblico interesse il patrimonio speleologico e
carsico in relazione a:
a) la salvaguardia
del patrimonio naturale costituito da grotte o paesaggi carsici, sia nell'ambito
epigeo sia in quello ipogeo;
b) la presenza dei fenomeni naturali
caratteristici dell'ambiente carsico, di interesse
scientifico anche applicativo, concernente i campi geologico, fisico, chimico,
biologico e medico, anche al fine di una loro utilizzazione per la speleoterapia;
c) la possibilità di
utilizzazione del patrimonio speleologico come sede di attività
scientifiche, escursionistiche, archeologiche, culturali, didattiche e
turistiche;
d) la prospezione idrogeologica e la
protezione delle risorse idriche del sottosuolo carsico in funzione
dell'approvvigionamento idrico degli abitati;
e) il patrimonio
di testimonianze paleontologiche, paletnologiche, archeologiche e storiche.
1. Oltre alla disciplina
prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002,
n. 137) e dal Piano paesaggistico regionale, in tutto il territorio regionale è vietato distruggere, occludere o danneggiare il
patrimonio speleologico e le aree carsiche.
2. Non è consentita alcuna
forma di fruizione dei beni tutelati quando ciò possa
determinarne la distruzione o alterarne la consistenza attuale.
3. All'interno delle grotte è
vietato inoltre:
a) alterare il regime idrico carsico; gli
eventuali prelievi di acqua dai corpi idrici carsici
devono essere preventivamente autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto
della normativa vigente; l'Assessore della difesa dell'ambiente, con proprio
decreto, individua i prelievi d'acqua che per la loro rilevanza o per
l'importanza delle aree interessate devono essere sottoposti a valutazione di
impatto ambientale o a valutazione di incidenza ambientale;
b) effettuare scavi
o sbancamenti, fatta eccezione per interventi strettamente indispensabili per
l'esplorazione o per operazioni di soccorso;
c) asportare o danneggiare concrezioni,
animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti
paleontologici e paletnologici, salvo che nei casi espressamente autorizzati
dall'Assessore della difesa dell'ambiente per esclusive ragioni di ricerca e di
studio;
d) svolgere qualsiasi attività che possa
creare disturbo alla fauna nidificante, in particolare nella fascia costiera,
nei periodi stabiliti con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente.
6. I beni tutelati dalla
presente legge, qualora siano di particolare rilevanza e interesse, sono
riconosciuti monumenti naturali con le procedure previste dalla legge regionale
7 giugno 1989, n. 31, articolo 23.
7.
8. Nel caso in cui una grotta o
un'area carsica faccia parte di una zona protetta, la normativa dei relativi
piani deve contenere la disciplina per la tutela, valorizzazione e utilizzazione della grotta o dell'area
carsica.
9. Qualora risulti necessario assicurare la fruizione pubblica di grotte
ed aree carsiche, e ciò non sia altrimenti possibile, i comuni possono procedere
all'espropriazione delle stesse e delle relative aree di rispetto, al fine della
loro sistemazione e dotazione di opere o servizi di protezione e della loro
destinazione ad usi d'interesse collettivo.
Art. 5
Iniziative per la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio speleologico e
carsico
1. I comuni singoli e associati
nel cui territorio sono situate le grotte iscritte al
Catasto speleologico regionale di cui all'articolo 9, entro il 31 marzo di ogni
anno, possono presentare alla Giunta regionale programmi per la salvaguardia dei
beni tutelati dalla presente legge e per la gestione di servizi finalizzati alla
fruizione e valorizzazione delle grotte, anche mediante convenzione con le
associazioni speleologiche iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo
8.
2. Nei programmi devono essere
specificati:
a) la localizzazione e le caratteristiche delle eventuali opere
previste;
b) i tempi di realizzazione prevedibili e le priorità degli
interventi;
c) le forme di finanziamento;
d) il soggetto individuato per la gestione e
la documentazione che ne attesti la capacità gestionale
e la competenza specifica.
Art.
6
Comitato per la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche
1. Presso l'Assessorato della difesa
dell'ambiente è istituito, quale organo tecnico consultivo della Giunta
regionale nella materia di cui alla presente legge, il Comitato per la tutela e
la valorizzazione delle aree carsiche.
2. Il Comitato è composto:
a) dall'Assessore della difesa dell'ambiente
o suo delegato, che lo presiede;
b) da due componenti designati dalla Federazione speleologica sarda;
c) da due componenti designati dall'Assessore della difesa
dell'ambiente, in possesso di documentate esperienze e titoli scientifici in
speleologia e carsismo relativi al territorio sardo;
d) da un componente
designato dal Consiglio delle autonomie locali, scelto tra i sindaci di comuni
nei cui territori sono presenti grotte o aree carsiche.
3. Le funzioni di segreteria del
Comitato sono svolte da funzionari di adeguata
qualifica designati dall'Assessore della difesa dell'ambiente.
4. Il Comitato:
a) esprime parere e formula proposte in merito al piano per la conoscenza, la
salvaguardia, l'esplorazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
carsico e speleologico previsto dall'articolo 7;
b) formula proposte per la gestione e
l'aggiornamento del Catasto speleologico regionale, della biblioteca
speleologica regionale e del centro di documentazione speleologica.
Art.
7
Piano per la conoscenza, la salvaguardia, la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio carsico e speleologico
1.
2. Sulla base delle indicazioni
del piano l'Amministrazione regionale concede contributi per la realizzazione
di iniziative di studio, formazione, ricerca,
esplorazione, tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio carsico e
speleologico.
3. I contributi di cui al comma 2
sono concessi:
a) ai comuni singoli o associati;
b) alla Federazione speleologica regionale;
c) alle associazioni ed ai gruppi speleologici
iscritti nell'elenco regionale previsto dall'articolo 8.
Art.
8
Elenco regionale delle associazioni e dei gruppi speleologici
1. Presso l'Assessorato della
difesa dell'ambiente è istituito l'elenco regionale delle associazioni e dei
gruppi speleologici.
2. Le associazioni e i gruppi
speleologici aventi sede in Sardegna possono richiedere l'iscrizione all'elenco
regionale, purché regolarmente costituiti, con statuto notificato
all'Assessorato della difesa dell'ambiente, e purché siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgimento, documentato, di attività speleologiche da almeno tre anni o presenza di
almeno cinque soci in possesso di quinquennale e documentato curriculum
speleologico;
b) adeguata polizza di
assicurazione per tutti i soci contro gli infortuni derivanti
dall'espletamento dell'attività.
Art.
9
Catasto speleologico regionale
1. È istituito presso l'Assessorato
della difesa dell'ambiente il Catasto speleologico regionale (CSR) per il
censimento, l'individuazione cartografica e l'iscrizione dei beni tutelati dalla
presente legge e, in particolare, delle grotte e delle aree carsiche di
rilevante importanza scientifica, culturale, idrogeologica, ambientale e
paesaggistica.
3. Il CSR è elemento costitutivo del
sistema conoscitivo ed informativo regionale e rappresenta la documentazione
fondamentale ed ufficiale dell'esistenza delle cavità naturali, delle grotte e
delle aree carsiche della Sardegna.
4. Presso il CSR sono istituiti un
centro di documentazione speleologica e una biblioteca regionale di speleologia
con funzione di documentazione e di informazione.
5. Presso il CSR è altresì istituito
il Centro internazionale di documentazione e ricerca sulle grotte di miniera,
con l'obiettivo di promuovere, in collaborazione con istituti di ricerca,
associazioni speleologiche ed università italiane ed estere gli studi interdisciplinari e le ricerche sulle grotte di
miniera.
6. Per ciascuna grotta e area
carsica il CSR contiene la localizzazione cartografica, i dati cartografici e
topografici, i rilievi speleologici e geologici, i dati qualitativi e
quantitativi disponibili sugli acquiferi carsici, compresi quelli sul grado di
vulnerabilità, l'indicazione di ogni altra notizia
utile alla conoscenza, conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione
dei beni tutelati.
7. Il CSR comprende i dati
qualitativi e quantitativi disponibili sugli acquiferi carsici, compresi quelli
sul loro grado di vulnerabilità, riferiti alle aree carsiche soggette o con
potenzialità di sfruttamento per scopi idropotabili.
8. Le modalità relative al funzionamento, all'aggiornamento e all'accesso al
CSR sono determinate con apposita direttiva adottata dalla Giunta regionale su
proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il parere della
competente Commissione consiliare.
9. Al fine di garantire la massima
efficienza nel funzionamento e nell'aggiornamento del CSR, questo è affidato,
tramite convenzione, alla Federazione Speleologica Regionale.
Art. 10
Vigilanza
2. Il Corpo forestale e di
vigilanza ambientale esercita le funzioni concernenti l'accertamento e la
contestazione della violazione delle norme di tutela contenute nella presente
legge, compresa l'applicazione e la notifica delle sanzioni relative alla violazione.
3. Qualora gli organi o gli
agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui
vigilanza è demandata ad altri enti o organismi,
provvedono ad informare tempestivamente l'ente o l'organismo competente.
Art.
11
Sanzioni
1. Oltre alle sanzioni previste
dalle norme penali e all'applicazione delle disposizioni previste dalla
legislazione statale per il risarcimento del danno ambientale, l'inosservanza
delle norme di tutela contenute nella presente legge comporta la riduzione in
pristino, l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'applicazione delle
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro
b) da euro
c) da euro
d) da euro
e) da euro
f) da euro
2. I proventi derivanti dal
pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati alla tutela
e alla valorizzazione del patrimonio speleologico.
Art.
12
Abrogazione
1. È abrogato l'articolo 10 della
legge regionale 21 settembre 1993, n. 46 (Interventi in materia ambientale e
modifiche alla L.R. 14 settembre 1987, n. 41, alla
L.R. 15 maggio 1990, n. 13, alla L.R. 7 giugno 1989, n. 30, alla L.R. 22 luglio 1991, n. 25 e alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 3).
Art.
13
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in euro 400.000 per l’anno 2007 ed in euro 1.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per
gli anni 2007-2010 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
UPB S04.08.001
Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette
2007 euro 400.000
2008 euro 1.000.000
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000
in diminuzione
UPB S08.01.001
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2007 euro 400.000
2008 euro 1.000.000
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 9 della tabella A allegata alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).
3. Le spese per l’attuazione della
presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli
anni 2007-2010 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni
successivi.