Libertà di accesso alle grotte

Quanto gli speleologi sono liberi di entrare in grotta? Analizziamo......

Principi generali

Art.9 della Costituzione: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica (Cost. 33, 34). Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione (vedi la L. 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree protette.)

L'ambiente costituisce un bene immateriale in senso giuridico, destinato a beneficio della collettività, e la turbativa di tale bene costituisce a tutti gli effetti un danno pubblico (corte dei conti sez.I 15.5.1973, n.39).

La grotta potrebbe essere considerata un bene immobile ambientale.

Art.810 - Nozione - Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Un bene, in senso giuridico, è tale se è limitato in natura, se è utile e se è appropriabile da parte dell'uomo. Non sono quindi beni, sempre sul piano giuridico, le cose sovrabbondanti e fruibili senza privarne gli altri (aria, luce, calore del sole), né quelle inutili (la sabbia del deserto), né quelle inaccessibili (una pietra preziosa al centro della terra).

Art.812 - Distinzione dei beni - Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni.

Di beni demaniali intesi come beni pubblici su cui esercitano il proprio dominio Stato Regioni ed Enti locali territoriali parla il codice civile (artt.822 e seg.). Ne fanno parte il lido del mare, la spiaggia, le rade, i porti, (demanio marittimo), i fiumi, i torrenti, i laghi, ora tutte le acque (secondo la l.36/94, demanio idrico).

Ai sensi dell'art. 1 comma 1 l. 5 gennaio 1994 n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, infatti, tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà (Cons. Stato, sez. III, 08/04/1997, n.449). Il disposto dell'art. 1 comma 1 l. 5 gennaio 1994 n. 36 - secondo cui "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche" - ha alla propria base una valutazione riguardo all'interesse generale, il quale è presupposto esistente in relazione alla limitatezza delle disponibilità delle risorse idriche e alle esigenze prioritarie di uso dell'acqua.

Beni demaniali sono anche: le opere destinate alla difesa militare, le strade, le autostrade, gli aeroporti, gli acquedotti, gl'immobili d'interesse storico, artistico, archeologico, i cimiteri, i mercati comunali. Mentre per i primi si può parlare di demanio naturale necessario, gli altri appartengono al cosiddetto demanio accidentale (nel senso che può anche non esserci) artificiale (ovvero per opera dell'uomo). Il loro regime giuridico è l'inalienabilità, l'imprescrittibilità, i soggetti privati possono acquistare diritti parziali su di essi solo mediante concessioni temporanee.

Basta questa elementare e sintetica elencazione per comprendere come la massima parte di questi beni abbiano come caratteristica essenziale la fruizione collettiva: i pubblici poteri ne sono proprietari non per godere del bene ma perché altri ne goda e ne fruisca: la collettività.

Esiste un vero e proprio diritto soggettivo del cittadino a trarre dai beni demaniali quei vantaggi che sono compatibili con la destinazione dei beni stessi, pertanto il rapporto tra cittadino e bene pubblico, quindi la facoltà in uso pubblico, non dev'essere interrotto se non in casi eccezionali.

Si può ritenere, pertanto, che godere dell'ambiente grotta, sia un nostro diritto e come tale, non può essere negato.

L'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni del demanio, oppure, del patrimonio indisponibile dello Stato o dei Comuni, peraltro, è sempre riconducibile, ove non risulti diversamente, alla figura della cd. concessione contratto. Infatti, il godimento dei beni pubblici, attesa la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere attribuito, legittimamente, ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene solo mediante concessione amministrativa, ma entro certi limiti e per alcune utilità. (Cass. civ., sez. un., 26/06/2003, n.10157).

Per quanto concerne, specificatamente, l'attività speleologica, non esiste una legge nazionale che la garantisca e tuteli, ma in quasi tutte le Regioni sono state emanate leggi che valorizzano la speleologia e che tutelano, nel contempo l'ambiente carsico. Si citano, ad esempio, la legge regionale n. 20 dell' 1-09-1999 (regione Lazio) che all'art.1 dispone: "La Regione, in attuazione dell'articolo 45 dello Statuto ed in considerazione del pubblico interesse legato ai valori idrogeologici, naturalistici, culturali e turistici delle grotte e delle aree carsiche esistenti nel territorio, riconosce l'importanza ambientale e l'interesse scientifico del patrimonio carsico e ne promuove la tutela e la valorizzazione, favorendo, altresì , lo sviluppo dell'attività speleologica";
nonchè la legge regionale Liguria (39/2009) sulla valorizzazione delle geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche che all'art.7(commi 3 e 4) precisa: comma 3 "l’accesso ai geositi ed alle grotte è da intendersi libero, fatte salve diverse disposizioni di legge e fatti salvi i diritti dei terzi proprietari dei fondi in cui ricadono i siti"
comma 4 "il Sindaco del Comune interessato provvede a vietarne il libero accesso alle grotte in presenza di situazioni di pericolo, salvo consentirlo per motivi di ricerca scientifica e speleologica effettuata da gruppi speleologici appartenenti alla DSL o, comunque, riconosciuti dalla Società Speleologica Italiana".

Dalla lettura di queste norme e principi generali, si può dedurre che l'attività speleologica, e, quindi, entrare in una grotta, non possa trovare ostacoli.

LIMITAZIONI

L'art 42 della Costituzione, dichiara che: "La proprietà è pubblica (c.c. 822-831) o privata (c.c. 832). I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati".

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto (c.c. 922) di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti .

Anche le grotte, pertanto, possono non essere accessibili, perchè situate in proprietà privata o per altri motivi, di seguiti elencati.

I motivi principali di chiusura, e, quindi, di non accessibilità delle grotte da parte degli speleologi, sono i seguenti:

1) grotta situata in terreno privato (art.840 c.c.); per quanto concerne questo punto, ci sono concrete basi giuridiche che permettono di affermare la libertà di accesso degli speleologi anche in tali grotte (vedi il capitolo successivo).

2) per "tutela ambientale" della grotta dai visitatori occasionali, in qualche caso anche nei confronti di speleologi di altri gruppi o dai proprietari ostili. La chiusura per motivi di tutela (come la chiusura per motivi di sicurezza), di solito realizzata dagli stessi speleologi che stanno lavorando nella cavità, viene generalmente disposta mettendo però a disposizione di altri speleologi la chiave d'accesso e regolamentata (come nel caso della grotta Sbardy) per permetterne l'accesso agli interessati senza intaccare un fragile equilibrio.

3)per tutela archeologica o perché inserite in luoghi di culto. In questo caso sono prevalenti le leggi archeologiche, rispetto al diritto dello speleologo a frequentare senza vincoli, grotte tutelate.

4)per la captazione d'acqua, essendo l'acqua sotterranea, come detto prima, pubblica e demaniale (nel nostro ordinamento, le acque pubbliche fanno parte, salva diversa previsione legale, del demanio necessario - idrico - dello Stato, come risulta dall'art. 822 c.c. e dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e come è ribadito dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;) e perciò soggetta a particolari regimi di tutela.

5)perché considerate pericolose, al fine di impedirne l'accesso ad incauti escursionisti. Qualche volta è il Comune che provvede alla chiusura di una cavità, per non incorrere nella responsabilità ex art.2043 ed ex art.2051 del codice civile, tenuto conto che vige il principio secondo cui "anche la pubblica amministrazione incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale nella vigilanza e controllo dei beni demaniali, tutti i limiti derivanti dalle norme della comune prudenza e diligenza ed, in particolare, della norma primaria e fondamentale del neminem laedere, che impone all'ente pubblico di segnalare agli utenti le situazioni di pericolo che sono note". In ogni caso, ai fini di impedire l'accesso ad una grotta, bene demaniale, occorre sempre che ci sia una puntuale motivazione relativa a quella particolare situazione e che la chiusura avvenga con modalità predefinite. Il comune, infatti, non può vietare l'ingresso in tutte le grotte site nel suo territorio, come non potrebbe vietare l'accesso ad una montagna intera, tenuto conto che: "non può affermarsi la responsabilità della pubblica amministrazione per il verificarsi di un danno eziologicamente legato ad un bene pubblico quando su tale bene viene esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini ( come per le strade pubbliche), in quanto, per l'estensione del bene e per l'uso promiscuo dello stesso, è palesemente impossibile effettuare un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, mentre sussiste il requisito della colpa in capo alla p.a. solo qualora la stessa non provveda diligentemente ad eliminare dal bene pubblico le situazioni di pericolo che abbiano i caratteri dell'insidia e del trabocchetto*, evidenziate dalla peculiarità oggettiva della non visibilità e da quella soggettiva della non prevedibilità del pericolo stesso"(Trib. Pescara, 09/10/2001). * Per insidia si deve intendere un inganno, un agguato, un tranello, una trappola, oppure un pericolo non facilmente individuabile; per trabocchetto si deve intendere ciò che nasconde bene una difficoltà o un tranello.

6) grotte in miniera della Sardegna, ora comprese in un parco geominerario, gestito da un Consorzio. Attualmente l'accesso degli speleologi in tali grotte è disciplinato da una convenzione che fa riferimento ad un programma di ricerche scientifiche; ed è, comunque, garantito da IGEA S.p.A. che detiene ancora il titolo minerario in quanto concessionario ai sensi del codice di polizia mineraria.

GROTTE IN PROPRIETA' PRIVATA

L'articolo 840 del codice civile "Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo", recita: "La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere. Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali.Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle". La Cassazione Civile, con le due sentenze sotto riportate, ha affermato, in sostanza, che le grotte, al pari del sottosuolo, possano ritenersi di proprietà di chi ha il suolo soprastante: "a norma dell'art. 840 c.c., la proprietà del sottosuolo spetta al proprietario del suolo sovrastante, salvo che in senso contrario disponga il titolo di acquisto di questo oppure, che detta proprietà risulti spettare ad altri in base ad un titolo opponibile al proprietario del suolo, ossia per un negozio antecedentemente trascritto o per un fatto di acquisto originario; tale fatto non può consistere nella mera situazione dei luoghi, come la esclusiva possibilità di accesso al sottosuolo (nella specie una grotta) dal fondo altrui" (Cass. civ., sez. II, 20/03/2001, n.3989). "L'autonomia funzionale ed economica di una grotta naturale posta nel sottosuolo e la possibilità che, in ragione di tale autonomia, essa possa essere utilizzata separatamente dal suolo soprastante, non escludono, di per sé, l'applicabilità del 1° comma dell'art. 840 c.c.".( sentenza 06/09/2002, n.12983 della Cassazione Civile, sez. II,) La proprietà di una grotta situata nel sottosuolo, pertanto, spetta al proprietario del suolo sovrastante, salvo che detta proprietà risulti spettare ad altri in base ad un titolo opponibile al proprietario del suolo (nella specie si è riconosciuta, a favore del proprietario del suolo, la proprietà di una porzione di una grotta, nella misura pari alla proiezione ortogonale del suolo stesso). Ciò non significa che appartiene al proprietario del suolo tutto ciò che sta dentro la proiezione ortogonale del suolo stesso fino al centro della terra e, dall'altro lato, fino alla stratosfera.

Le sentenze sopra indicate, tuttavia, devono tener conto anche del secondo comma dell'art.840 c.c., il quale deve intendersi che il proprietario del suolo (al quale va rivolta la richiesta di accesso al terreno), non può opporsi ad attività di terzi che si svolgono a tale profondità nel sottosuolo che egli non abbia interesse ad escluderle.

Il proprietario del fondo, infatti, non ha un diritto illimitato sul sottosuolo, in quanto la proprietà fondiaria si estende fin dove arriva l'interesse del proprietario, interesse che va valutato in concreto, in relazione alla destinazione e allo sfruttamento del fondo.

L'estensione della proprietà del suolo al sottosuolo si fonda sul presupposto dell'unitarietà del bene giuridico costituito dal suolo e dal sottosuolo. Quando l'unitarietà tra suolo e sottosuolo viene meno, come nel caso della presenza di una grotta, non si dovrebbe più parlare di sottosuolo, ma di un bene giuridico oggetto di un autonomo diritto di proprietà (e, in questo caso, sottosuolo è da intendersi in senso naturalistico solo come luogo in cui si trova il bene).

L'art.840 c.c., in realtà, afferma, soltanto, che la proprietà, cioè l'attività del proprietario, si estende al sottosuolo. L'estensione non presuppone una proprietà dell'oggetto cui il diritto si estende. Funzione della proprietà non è l'occupazione di ciò che è sopra o sotto il suolo, ma l'utilizzazione del bene in modo oggettivamente apprezzabile, ossia, in ragione della sua qualificazione giuridica. Ed infatti, lo jus opponendi che il proprietario vanta nei confronti dei terzi, ai sensi del 2° comma dell'art. 840, è fondato sull'interesse all'utilizzazione del bene, tant'è che dove cessa l'interesse del proprietario, il diritto non è riconosciuto.

Se poi nel sottosuolo vi è una grotta, e quindi un bene funzionalmente e strutturalmente suscettibile di utilizzazione separata, non ha più senso applicare il regime dell'art. 840 c.c.

Di conseguenza, ai fini della qualificazione del bene, non assume rilevanza l'estensione del bene stesso ma le utilità ad esso collegate in funzione dell'interesse del proprietario e, l'individuazione di un'entità sfruttabile e utilizzabile separatamente dà vita a un diverso e autonomo bene giuridico.

Quando nel sottosuolo, come nel caso dell'esistenza di una grotta, viene individuata un'entità sfruttabile e utilizzabile separatamente, il suolo e tale "entità" costituiscono due beni diversi, oggetto di separati diritti e di autonoma disciplina.

La grotta si configura come un bene giuridico autonomo in quanto è strutturalmente e funzionalmente distinta dal suolo, trovandosi ad una quota di molti metri inferiore rispetto ad esso ed essendo destinata ad un'utilizzazione distinta e diversa rispetto alla superficie stessa.

La regola generale seguita dal legislatore (art. 932 c.c.), infatti, è che quando una cosa non è parte integrante del fondo né è incorporata ad esso, la proprietà del fondo, di per sé, non fa sorgere alcun diritto sulla cosa, non si "estende" ad essa. Ad esempio, dalla proprietà del fondo, non deriva alcun diritto sugli animali selvatici che vi si trovino, né sulle cose abbandonate o smarrite o sulle cose portate dal vento o dal mare, né, in generale, sulle cose rispetto alle quali esso si ponga come "contenitore" .

Il 2° comma dell'art. 840 introduce il concetto di interesse del proprietario, riferita all'attività del proprietario, il quale potrà escludere l'attività di terzi nel sottosuolo, se tale attività si ponga in contrasto con la sua attività di sfruttamento del suolo. Il diritto di utilizzazione del sottosuolo, però, trova un limite nel contenuto della proprietà del suolo, determinato dalla sua natura giuridica.

Il diritto di proprietà non può non essere come ogni altro diritto limitato, per cui si riconosce l'esistenza di due distinti beni giuridici: il suolo che spetta al proprietario in forza dell'art. 436 c.c., anche se egli resti perfettamente inerte; ed il sottosuolo che può appartenergli soltanto per occupazione e sul quale non può avanzare alcuna pretesa.

Il diritto di proprietà sul sottosuolo è configurabile in forma autonoma, distinta dal diritto sul suolo, solo quando nel sottosuolo è possibile configurare entità organiche suscettibili di utilizzazione economica, in quanto, nella sua funzione naturale il sottosuolo forma il sostegno naturale del suolo.

Si può quindi affermare che: "la proprietà del sottosuolo spetta al proprietario del suolo sovrastante, salvo che in senso contrario disponga il titolo di acquisto di questo oppure che detta proprietà risulti spettare ad altri in base ad un titolo opponibile al proprietario del suolo" vuol dire che il diritto non è riconosciuto (e quindi non c'è tutela) laddove non arriva l'attività del proprietario, cioè il suo interesse ad esercitarla.

La grotta, come detto, è strutturalmente e funzionalmente distinta dal fondo sotto cui si trova.

Attualmente, infatti, qualora nel sottosuolo vengano individuate entità organiche aventi una propria delimitata struttura e consistenza che è idonea ad attribuire loro una particolare individualità fisico-economica e conseguentemente anche giuridica (vedi ad es. miniere, cave, torbiere, grotte, entità archeologiche, sorgenti), in tali ipotesi, il nostro ordinamento prevede e prende in considerazione tali entità per attribuire loro talora un particolare regime giuridico che postula e consente una distinzione di proprietà rispetto alla proprietà del suolo e sottosuolo.

Per quanto concerne, poi, l'usucapibilità di una grotta presente nel sottosuolo, una sentenza in materia ha sostenuto "l'irrilevanza che la grotta si estenda anche sotto il fondo altrui perché è ammissibile una titolarità della proprietà del sottosuolo diversa da quella del suolo sovrastante".

Il diritto del proprietario, pertanto, si estende come a contenuto proprio e naturale al sottosuolo, tuttavia ciò non impedisce che sul sottosuolo possano esservi separati diritti, appartenenti a soggetti diversi dal proprietario.

Il diritto di utilizzazione del sottosuolo, infine, ha la concreta finalità di utilizzare il fondo e non oltre, perché la facoltà di appropriarsi di tutto ciò che si contiene nel sottosuolo e di fare qualsiasi escavazione o opera non è affatto collegata con rapporto di mezzo a fine con l'utilizzazione del fondo, ma si presenta come facoltà del tutto autonoma.

Sarebbe, a questo punto, necessario che venga affermata l'autonomia giuridica del sottosuolo, oggettivamente distinto dalla proprietà del suolo sovrastante, in presenza di grotte, come già avviene per il sottosuolo minerario e le acque sotterranee, e pertanto, si dovrebbe prevedere un demanio speleologico, ispirato a ragioni di pubblico interesse.

Maria Grazia Lobba
Gruppo Grotte Castelli Romani

Bibliografia : Ferorelli Rosamaria Giur. It., 2003, 429

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