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LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 2009 N.
39
NORME PER
Il
Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente
legge regionale:
Articolo
1
(Finalità)
1.
a)
riconosce il pubblico interesse
alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità del territorio regionale e dei geositi ad essa collegati;
b)
riconosce il valore
strategico ed il pubblico interesse alla tutela degli acquiferi
carsici;
c)
riconosce la
specificità delle aree carsiche, in considerazione dell’elevato valore
ambientale, idrogeologico, estetico-culturale,
paleontologico e paletnologico;
d)
riconosce la
funzione scientifica, culturale, nonché di rappresentanza e coordinamento della
Delegazione speleologica ligure, in seguito denominata DSL, associazione
federativa dei Gruppi speleologici liguri e rappresentanza regionale della
Società speleologica italiana;
e)
promuove la
conoscenza, la fruizione sostenibile e l’utilizzo didattico dei luoghi di
interesse geologico, delle aree carsiche e delle
grotte.
2.
Ai fini di cui al comma 1, lettera d),
a)
l’organizzazione
delle attività di esplorazione, studio, ricerca e tutela delle grotte e delle
aree carsiche;
b)
la
formazione tecnica e culturale degli speleologi nell’ambito dei gruppi
appartenenti alla DSL.
Articolo
2
1.
Ai fini della presente
legge si intendono per:
a)
geodiversità: la varietà o la
specificità del substrato roccioso, delle forme e dei processi in ambito
geologico, geomorfologico, idrogeologico e pedologico;
b)
geositi:
qualsiasi località, area o territorio, sia superficiale sia sotterraneo,
caratterizzato da un particolare interesse geologico-geomorfologico, idrogeologico, pedologico e speleologico;
c)
aree carsiche:
le zone, di norma caratterizzate dall’affioramento di rocce carsificabili, in cui si riscontrino evidenze geomorfologiche di genesi carsica sia superficiali sia
sotterranee o che, comunque, presentino un collegamento fisico o idrogeologico
con fenomeni carsici sotterranei;
d)
grotte: le
cavità sotterranee di origine naturale di sviluppo lineare superiore ai
e)
acquiferi carsici:
i serbatoi idrici sotterranei dotati di permeabilità per fessurazione, fratturazione e
carsismo, tipici delle rocce fessurate e carsificate, che contengono, di norma, pochi
vuoti;
f)
area di
ricarica di un acquifero carsico: l’area che raccoglie le acque di
precipitazione e ruscellamento anche provenienti da
territori limitrofi non carsici, al cui interno si
distinguono:
1.
aree di
infiltrazione diffusa: porzione di territorio caratterizzata dall’affioramento
di rocce carsificabili, coperte da depositi detritici,
su cui si sia sviluppata una copertura vegetale;
2.
aree di
infiltrazione concentrata: porzione di territorio caratterizzata
dall’affioramento di rocce carsificabili denudate o
dalla presenza di morfologie carsiche superficiali, che condizionano le modalità
di infiltrazione delle acque nel sottosuolo, quali doline, inghiottitoi, polje, valli cieche o asciutte;
g)
area sorgiva:
l’area interessata dalla presenza di sorgenti carsiche perenni o
temporanee.
Articolo
3
(Catasto
regionale delle grotte)
1.
2.
La
gestione del catasto regionale delle grotte può essere affidata, previa stipula
di apposita convenzione, alla DSL, che garantisce la conformità ed il
coordinamento con il catasto speleologico nazionale della Società speleologica
italiana. La convenzione prevede le modalità di acquisizione e di aggiornamento
dei dati catastali, la loro consultazione gratuita da parte di chiunque, nonché
le connesse attività scientifiche e divulgative.
(Catasto regionale
dei geositi)
1.
Al fine di
valorizzare i geositi presenti sul territorio
regionale
2.
Articolo
5
(Disciplina dei
catasti regionali)
1.
I catasti,
di cui gli articoli 3 e 4, sono approvati dalla Giunta regionale e sono soggetti
ad aggiornamento annuale.
2.
I catasti,
di cui al comma 1, costituiscono elementi del sistema conoscitivo ed informativo
regionale e sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica.
(Disciplina delle
aree carsiche)
1.
2.
Ai fini
del comma 1
a)
le aree di
ricarica suddivise in:
1)
aree soggette
ad infiltrazione diffusa;
2)
aree soggette
ad infiltrazione concentrata;
b)
le aree
sorgive.
3.
Nelle aree
carsiche non è consentito realizzare discariche di rifiuti pericolosi e non
pericolosi di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni.
Nel caso di discariche di inerti il divieto è limitato alle aree di
alimentazione soggette ad infiltrazione concentrata e a quelle
sorgive.
4.
Nelle aree
carsiche come definite dall’articolo 2 comma 1 lettera c) ed individuate ai
sensi del comma 2, ricadenti all’interno di aree parco o riserva naturale o di
aree protette istituite ovvero all’interno di aree sottoposte dal vigente piano
territoriale di coordinamento paesistico al regime normativo di “Conservazione”
(CE) relativamente all’assetto geomorfologico o
all’assetto insediativo, non sono consentiti
interventi che alterino l’assetto idro-geomorfologico
dei luoghi, ancorché ricompresi tra le “Indicazioni di
tipo propositivo” del Piano stesso.
1.
Al fine di
garantire l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1 è vietato occludere,
danneggiare e distruggere le grotte, nonché danneggiare o distruggere i
geositi.
2.
All’ingresso
e all'interno delle grotte è vietato:
a)
abbandonare rifiuti
solidi o liquidi;
b)
alterare il regime
idrico carsico, effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi
strettamente indispensabili per l'esplorazione, ivi compresa la disostruzione di cavità in
superficie;
c)
effettuare
colorazioni delle acque mediante traccianti, fatti salvi i casi relativi alle
attività di studio programmate ai sensi dell’articolo 8 ivi compreso il
tracciamento di perdite di corsi d’acqua
superficiali;
d)
asportare o
danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti
paleontologici o paletnologici.
3.
L’accesso
ai geositi ed alle grotte è da intendersi libero, fatte salve diverse disposizioni di legge e fatti
salvi i diritti dei terzi proprietari dei fondi in cui ricadono i
siti.
4.
Il Sindaco
del Comune interessato provvede a vietare il libero accesso alle grotte in presenza di situazioni di pericolo, salvo consentirlo per
motivi di ricerca scientifica e speleologica effettuata da gruppi speleologici
appartenenti alla DSL o, comunque, riconosciuti dalla Società speleologica
italiana.
5.
6.
Nel caso
di geositi e grotte che ricadano all’interno di aree naturali protette, spetta agli
enti gestori la valorizzazione e la gestione secondo criteri, indirizzi e
linee guida approvati dalla Giunta regionale.
7.
Al fine di
garantire un adeguato livello di tutela delle grotte, il loro utilizzo è
subordinato ad una preventiva autorizzazione regionale, sentita la sezione per
la valutazione di impatto ambientale del Comitato tecnico regionale per il
territorio, di cui alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli
organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive
modificazioni e integrazioni, sulla base di un progetto corredato da una
relazione esplicativa sulla situazione in atto, sulle variazioni che si
intendono apportare e sull'impatto ambientale delle forme di utilizzazione
previste.
8.
(Programma
di interventi ed attività per la tutela e valorizzazione delle grotte, delle
aree carsiche, dei geositi e della geodiversità nonché per lo sviluppo della
speleologia)
1.
2.
Ai fini di
cui al comma 1 le tipologie di interventi e di attività corrispondono, in
particolare, alle categorie di seguito elencate:
a)
progetti di
interventi finalizzati a:
1)
messa in
sicurezza di grotte a rischio;
2)
protezione e difesa
da inquinamento degli acquiferi carsici;
3)
tutela dei geositi;
4)
fruizione turistica
delle aree carsiche e dei geositi;
5)
allestimento di
itinerari escursionistici in aree ad elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi.
b)
attività di
studio, ricerca o divulgazione delle conoscenze finalizzate
a:
1)
protezione e difesa
da inquinamento degli acquiferi carsici;
2)
caratterizzazione
geologica, geografica, idrogeologica, chimica, fisica, biologica, paletnologica
e storica dei sistemi carsici;
3)
stampa di
pubblicazioni a carattere scientifico e
divulgativo;
4)
esplorazione
speleologica;
5)
iniziative di
divulgazione scientifica e di aggiornamento
tecnico-scientifico;
6)
tutela dei geositi;
7)
predisposizione e stampa
di materiale divulgativo e pubblicazioni finalizzate alla fruizione turistica
dei geositi e di itinerari escursionistici in aree ad
elevata valenza per caratteri di geodiversità o
caratterizzate dalla presenza di geositi;
8)
realizzazione di eventi
di promozione delle attività di cui ai punti
precedenti.
3.
4.
Alle
tipologie di interventi e attività proposte ai sensi del presente articolo dalla
DSL, a nome proprio e dei gruppi speleologici ad essa
aderenti, è riservato almeno il 50 per cento dei fondi disponibili per le grotte
e le aree carsiche.
5.
Articolo
9
(Vigilanza)
1.
Le
Province sono delegate a provvedere alla vigilanza per l'applicazione della
presente legge ed esercitano le funzioni concernenti l'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge regionale 2 dicembre
1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
di competenza della Regione o di enti da essa
individuati, delegati o subdelegati) e successive
modificazioni e integrazioni.
2.
All'accertamento
ed alla contestazione delle violazioni procedono i soggetti di cui all'articolo
6 della l.r. 45/1982, nonché il Corpo forestale dello
Stato.
3.
I soggetti
accertatori possono avvalersi della collaborazione di gruppi speleologici
appartenenti alla DSL.
4.
Qualora
gli organi o agenti incaricati della sorveglianza constatino la violazione di
norme, la cui vigilanza è demandata ad altri enti od organismi, provvedono ad
informare tempestivamente l'ente o l'organismo
competente.
5.
Le
Province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati statistici
relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.
6.
I proventi
derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono
introitati dalle Province a copertura delle spese di esercizio delle funzioni
delegate.
(Sanzioni)
1.
Nel caso
di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a)
da euro 500
ad euro 5.000 per l'alterazione del regime idrico
carsico;
b)
da euro 100
ad euro 1.500 per ogni metro cubo di grotta interessato da occlusione,
danneggiamento o distruzione e per ogni metro cubo di geosito interessato da danneggiamento o
distruzione;
c)
da euro 200
ad euro 1.200 per l'abbandono di rifiuti pericolosi o non pericolosi nelle
grotte;
d)
da euro 100
ad euro 1.000 per ogni metro cubo di materiale smosso con scavi e
sbancamenti;
e)
da euro 250
ad euro 2.500 per l'asportazione o il danneggiamento di concrezioni, animali,
vegetali, fossili, reperti;
f)
da euro 100
ad euro 1.000 per la violazione del divieto di accesso ove previsto ai sensi
dell’articolo 7;
g)
da euro 500
ad euro 2.500 nel caso di utilizzazione delle grotte svolta in assenza
dell’autorizzazione prevista dall’articolo 7;
h)
da euro 250 ad euro 1.500 nel caso di utilizzazione delle grotte
effettuata o mantenuta senza osservare le prescrizioni indicate nel
provvedimento di autorizzazione di cui all’articolo 7.
2.
L’applicazione
delle sanzioni di cui al comma 1 comporta l’obbligo di procedere alla rimozione,
all’avvio al recupero od allo smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello
stato dei luoghi, ove possibile.
3.
L'accertamento
e la contestazione della violazione delle norme di cui alla presente legge
comportano, in ogni caso, l'immediata cessazione dell'attività
vietata.
Articolo
11
(Norma
finanziaria)
1.
Agli oneri
derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, per l’anno
finanziario 2009, mediante gli stanziamenti iscritti all’Area IV - Ambiente –
alle seguenti Unità previsionali di base dello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale:
-
4.212
“Realizzazione carta idrogeologica e tutela del patrimonio speleologico e
carsico”;
-
4.111
“Interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio
idrogeologico".
2.
Agli oneri
per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.
Articolo
12
(Norma
transitoria)
1.
Nelle more
dell’approvazione del catasto di cui all’articolo 3 conserva efficacia il
catasto formato ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 3 aprile 1990, n.
14 (Norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per
lo sviluppo della speleologia) e successive modificazioni e
integrazioni.
2.
Nelle more
dell’individuazione delle aree carsiche, di cui all’articolo 6, conserva
efficacia la deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 1994, n. 6665
(L.r. 14/1990. Articolo 4. Approvazione dell’elenco
delle principali aree carsiche). A tali aree si applicano le disposizioni di cui al comma 3, lettera a).
3.
Nelle more
dell’approvazione del Piano di tutela delle acque o della sua integrazione ai
sensi dell’articolo 6, ai fini della tutela delle aree carsiche e dei relativi
acquiferi:
a)
è vietato
l’insediamento di:
1)
centri di
raccolta, demolizione e rottamazione di
autoveicoli;
2)
pozzi
perdenti;
3)
accumulo di
concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
4)
stoccaggio di
sostanze chimiche pericolose o radioattive;
b)
nelle aree di
alimentazione soggette ad infiltrazione concentrata ed in quelle sorgive, di cui
all’articolo 6, comma 2, sono, altresì, vietate le seguenti
azioni:
1)
dispersione di fanghi
e acque reflue, anche se depurati;
2)
spandimento di
concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze
sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di
utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili,
delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse
idriche;
3)
dispersione nel
sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e
strade;
4)
realizzazione di aree
cimiteriali;
5)
apertura di cave
che possono essere in connessione con la falda;
6)
apertura di pozzi
ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di
quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle
caratteristiche quali-quantitative della risorsa
idrica;
7)
gestione di
rifiuti;
8)
pascolo e stabulazione di
bestiame che ecceda i
Articolo
13
(Modifiche alla
legge regionale 9 aprile 2009, n. 10 (Norme in materia di bonifiche di siti
contaminati))
1.
Il comma 1
dell’articolo 19 della
legge regionale 9 aprile 2009, n. 10 (Norme in materia di bonifiche di siti
contaminati) è sostituito dal seguente:
“1.
L’efficacia dei titoli edilizi rilasciati su un’area soggetta ad
intervento di bonifica, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza
operativa, è subordinata all’approvazione del relativo progetto di bonifica ai
sensi dell’articolo 9. La dichiarazione di agibilità ed abitabilità relativa
agli interventi di cui sopra è subordinata alla certificazione di avvenuta
bonifica rilasciata dalla Provincia.”.
Articolo
14
(Abrogazioni)
1.
È abrogata
la legge regionale 3 aprile 1990, n. 14 (Norme per la tutela del patrimonio
speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia) e
successive modificazioni e integrazioni.
Articolo
15
(Dichiarazione
d’urgenza)
1.
La
presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Liguria.
Data a
Genova addì 6 ottobre
2009
IL
PRESIDENTE
(Claudio
Burlando)