GIURISPRUDENZA GUIDE ALPINE REPONSABILITA' ISTRUTTORI

Ai sensi degli art. 2, 3 e 21 l. 2 gennaio 1989 n. 6 una specifica rilevanza deve essere riconosciuta limitatamente alla situazione giuridica dei ricorrenti che rivestano la qualifica professionale di guida alpina, ma non anche a favore di quelli aventi la qualifica professionale originaria di accompagnatori di media montagna, in quanto la predetta legge quadro statale stabilisce espressamente che le regioni hanno facoltà di prevedere la formazione e l'abilitazione di questa seconda figura professionale integrativa e pertanto esse dispongono di un'ampia discrezionalità in materia, sia nella fase di costituzione di quest'ultima categoria professionale che nella sua successiva evoluzione, ivi compresa l'eventuale soppressione della medesima in via di legislazione sopravvenuta. T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez.II, 19/12/2001, n.1291 PARTI IN CAUSA Aldrovandi e altri C. Reg. Emilia Romagna FONTE Foro Amm., 2001 RIFERIMENTI NORMATIVI L 02/01/1989 n.6 Art.3 L 02/01/1989 n.6 Art.2 L 02/01/1989 n.6 Art.21

La l. 2 gennaio 1989, n. 6, che reca l'orientamento della professione di guida alpina è applicabile alle sole regioni a statuto ordinario, salve le norme che si riferiscano espressamente alle regioni a statuto speciale o alle province autonome; pertanto, sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale di articoli della citata legge, sollevate da regioni a statuto speciale, nel presupposto della generale applicabilità della legge stessa alle dette regioni. Corte cost., 06/07/1989, n.372 PARTI IN CAUSA Reg. Piemonte C. Pres. Cons. FONTE Cons. Stato, 1989, II, 961 RIFERIMENTI NORMATIVI L 02/01/1989 n.6

Gli art. 7, 2°, 3°, 6° e 7° comma, 9, 1° e 2° comma, 22, 5° e 7° comma, l. 2 gennaio 1989, n. 6, che affidano l'organizzazione dei corsi professionali per l'abilitazione e l'aggiornamento delle guide alpine agli organi dell'ordinamento professionale, rappresentati dai collegi delle guide, escludendo o limitando alla sola vigilanza, l'intervento delle regioni, sono incostituzionali per compressione indebita delle competenze regionali in materia di istruzione professionale sancite dall'art. 117 cost. Corte cost., 06/07/1989, n.372 PARTI IN CAUSA Reg. Piemonte C. Pres. Cons.FONTECons. Stato, 1989, II, 961RIFERIMENTI NORMATIVI COST Art. 117 L 02/01/1989 n.6 Art.7 L 02/01/1989 n.6 Art.22 L 02/01/1989 n.6 Art.9

L'art. 11, l. 17 maggio 1983, n. 217, che contiene le definizioni e la tipologia delle attività professionali in campo turistico, contiene norme di indirizzo e di coordinamento che non ledono le autonomie delle regioni e delle province autonome, là dove indica le categorie di enti ed associazioni da cui vanno predisposti i criteri didattici per la formazione professionale dei maestri, delle guide e degli istruttori, lascia alle regioni ed alle province ampia discrezionalità sia di individuare gli enti e le associazioni competenti, sia di valutare la congruità dei criteri didattici da essi elaborati. Corte cost., 15/07/1986, n.195 PARTI IN CAUSA Prov. auton. Trento C. Pres. Cons. FONTE Cons. Stato, 1986, II, 946 Foro It., 1987, I, 354 RIFERIMENTI NORMATIVI L 17/05/1983 n.217 Art.11

RESPONSABILITA' CIVILE

La responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. ben può prescindere dall'attività in sé e per sé considerata, il che si verifica quando il pericolo si sia materializzato e trasfuso negli oggetti dell'attività medesima (ad es., materie infiammabili, proiettili di arma da fuoco, gas in bombole, ecc.), i quali, anche per un'imperfetta costruzione, a livello progettuale o di confezione, conservino un'intrinseca potenzialità lesiva collegata allo svolgimento dell'attività di cui costituiscono il risultato, anche quando il danno si produca in una fase successiva, purché ne dipenda in modo sufficientemente mediato. Cass. civ., sez. III, 30/08/2004, n.17369 FONTE Mass. Giur. It., 2004 CED Cassazione, 2004 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2050

La responsabilità per l'esercizio di attività pericolose rientra nelle ipotesi di responsabilità oggettiva e prescinde dalla colpa di chi ha posto in essere l'attività; tuttavia, pur in caso di mancata adozione delle misure previste dalla legge o, in ogni caso, idonee ad evitare l'evento dannoso, la responsabilità va esclusa ove si accerti che il comportamento del danneggiato sia stato idoneo a interrompere il nesso eziologico tra attività pericolosa ed evento dannoso. Cass. civ., sez. III, 04/05/2004, n.8457 PARTI IN CAUSA Cerulli C. Soc. Enel distribuzione FONTE Foro It., 2004, 1, 2378 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2050

La pericolosità di un'attività va apprezzata, per gli effetti di cui all'articolo 2050 del c.c., esclusivamente in relazione alla probabilità delle conseguenze dannose che possano derivarne e non anche in riferimento alla diffusione delle modalità con le quali viene comunemente esercitata, che ben potrebbero essere tutte e sempre inadeguate, senza per questo elidere i presupposti per l'applicazione della norma. Cass. civ., sez. III, 26/04/2004, n.7916 PARTI IN CAUSA Pedrini C. Baratta FONTE Guida al Diritto, 2004, 19, 32 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2043 CC Art. 2050

Mentre per la qualificazione di un'attività come pericolosa è necessario che essa presenti una notevole potenzialità di danno a terzi, ove un'attività normalmente innocua diventi pericolosa per la condotta di chi la esercita, il fatto va valutato alla stregua dell'articolo 2043 del codice civile. Cass. civ., sez. III, 26/04/2004, n.7916 PARTI IN CAUSA Pedrini C. Baratta FONTE Guida al Diritto, 2004, 19, 32 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2043 CC Art. 2050

Il proprietario responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia nei confronti di coloro che utilizzano, anche se a titolo gratuito, tali attrezzature, su di lui incombendo, ex art. 2051 c.c., in particolare, l'obbligo di far sì che quell'uso si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a preservare l'integrità fisica degli utilizzatori e, più in generale, ad assolvere al precetto del neminem laedere, anche e soprattutto quando trattisi di attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c., tali dovendosi considerare non solo quelle così qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la natura dei mezzi usati e le circostanze concrete del loro uso, comportino una rilevante probabilità di danno. (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stata ritenuta corretta l'affermazione di penale responsabilità, a titolo di omicidio colposo, dei gestori di una pista per go-karts, relativamente alla morte di un soggetto al quale, nonostante fosse minorenne, era stato consentito l'uso di uno di tali mezzi e che poi, per un errore di manovra, era uscito di pista, abbattendo la recinzione, ed era finito contro un ostacolo fisso, così riportando le lesioni dalle quali era derivato il decesso). Cass. pen., sez. IV, 27/05/2003, n.34620 PARTI IN CAUSA Zaccone e altri FONTE Riv. Pen., 2003, 959 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2050 CC Art. 2051 CP Art. 589

Chi invoca la responsabilità ex art. 2050 c.c. deve allegare e provare gli elementi necessari a consentire il giudizio sulla pericolosità, non essendo sufficiente la mera allegazione del tipo di attività (nella specie, scuola di windsurf). Trib. Rovereto, 24/11/2003 PARTI IN CAUSA Nicotera C. Renna FONTE Foro It., 2004, 1, 2580 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2050 CC Art. 2697

Per le attività pericolose la presunzione posta dall'articolo 2050 del c.c. può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, essendo posto a carico dell'esercente l'attività pericolosa l'onere di dimostrazione dell'adozione di tutte le misure idonee a evitare il danno. In proposito, in particolare, non è sufficiente la prova negativa di non avere commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura atta a impedire l'evento dannoso, per cui anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se, per la sua incidenza e rilevanza, sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate. Cass. civ., sez. III, 23/07/2003, n.11454 PARTI IN CAUSA Soc. ENI C. Ministero dell'interno FONTE Guida al Diritto, 2003, 42, 46 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2050

Qualora un attività normalmente innocua diventa pericolosa per la condotta di chi la esercita vi è responsabilità in base alla regola generale dell'art. 2043 c.c. e non in base all'art. 2050 stesso codice, laddove si ha riguardo alla potenzialità dannosa dell'attività. Cass. civ., Sez.III, 23/03/2001, n.4207 PARTI IN CAUSA Scabello e altri C. Cond. via Guidoni e altri FONTE Dir. Formazione, 2001, 1007, nota di COPPOLA RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2043 CC Art. 2050

E' onere del danneggiato, che invochi l'applicabilità dell'art. 2050 c.c., provare la natura pericolosa dell'attività secondo una valutazione "ex ante", ossia avuto riguardo a come la suddetta attività si presentava al momento del suo esercizio. (In virtù del suddetto principio, ed in mancanza di prova specifica sulle concrete condizioni in cui era svolta, è stato escluso che le montagne russe potessero considerarsi attività pericolosa).Trib. Milano, 22/01/2001 PARTI IN CAUSA Giroletti C. Soc. Ze.Pa. FONTE Gius, 2001, 2893 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2050

La presunzione di responsabilità per attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. può essere vinta solo con la prova di avere osservato, oltre che tutte le misure previste dalle norme legislative e regolamenti disciplinanti l'attività in questione, anche le più avanzate tecniche note od anche astrattamente possibili all'epoca del fatto dannoso. Trib. Milano, 15/06/2000 PARTI IN CAUSA Pozzati e altri C. Az. energetica municip. e altri FONTE Giur. It., 2002, 952, nota di BONA RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2050

Ai fini dell'accertamento della sussistenza della responsabilità ex art. 2050 c.c., il giudizio sulla pericolosità dell'attività svolta - ossia l'apprezzamento della stessa come attività che, per sua natura, o per i mezzi impiegati, rende probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi dell'evento dannoso da essa causato, distinguendosi, così, dall'attività normalmente innocua, che diventa pericolosa per la condotta di chi la eserciti od organizzi, comportando la responsabilità secondo la regola generale di cui all'art. 2043 c.c. - quando non è espresso dal legislatore, è rimesso alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivata. Rispetto a tale accertamento di fatto, l'onere di provare la sussistenza di un'attività pericolosa incombe su chi invoca l'applicazione dell'art. 2050 c.c. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato, ha confermato, "in parte qua", la decisione della Corte di merito, che, in riforma di quella del giudice di primo grado, aveva rigettato la richiesta ex art. 2050 c.c. di risarcimento dei danni subiti dall'attore appellato durante una gara sciistica, della cui organizzazione non era stata invocata la qualificazione come attività pericolosa "ex lege", escludendo l'applicabilità di detta norma per non essere stata fornita dallo stesso attore la prova della pericolosità della predetta attività di organizzazione).Cass. civ., Sez.III, 28/02/2000, n.2220 PARTI IN CAUSA Perego C. Masuero e altri FONTE Mass. Giur. It., 2000 Danno e Resp., 2000, nota di DI CIOMMO Foro It., 2000, I RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2043 CC Art. 2050 CPC Art. 360

Deve considerarsi attività pericolosa agli effetti di cui all'art. 2050 c.c. l'attività che risulti così qualificata dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali nonchè l'attività che, per la sua stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comporti la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la sua spiccata potenzialità offensiva. Da detta attività va distinta invece la condotta pericolosa "tout court" che è attività normalmente innocua la quale diventa pericolosa solo in virtù del comportamento di chi la esercita. Trib. Monza, 07/02/2000 PARTI IN CAUSA Savu e altri C. Ferr. Stato FONTE Giur. milanese, 2000, 333 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2050

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c., il comportamento incauto del danneggiato interrompe il nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito. App. Milano, 23/07/1999 PARTI IN CAUSA Renzi C. Soc. Impredil Gelfi FONTE Giur. milanese, 2000, 67 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2050

L'istruttore sportivo è responsabile del danno causato a sè medesimo dall'allievo durante la lezione, a meno che non dimostri che il gesto autolesivo dell'allievo si sia svolto con imprevedibilità e repentinità tali da rendere impossibile ogni intervento dell'istruttore. Trib. Roma, 24/03/2000 PARTI IN CAUSA Tramentozzi C. Circolo Ansel FONTE Giur. romana, 2000, 455 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2043 CC Art. 2048

Non sono ravvisabili gli estremi del rapporto di lavoro subordinato nella prestazione svolta dai c. d. animatori di villaggi turistici (disc-jockey, animatore teatrale e di spettacoli, istruttore sportivo), in quanto manca un preciso orario di lavoro, non vi è subordinazione ad alcun potere direttivo e non si è determinato alcun inserimento nell'organizzazione aziendale, inteso quale dedizione funzionale dell'energia lavorativa del dipendente al datore di lavoro. Pret. Milano, 30/03/1987 PARTI IN CAUSA Cavallo FONTE Riv. It. Dir. Lav., 1988, II, 178 Nuovo Dir., 1988, 709, nota di MOLFESE

Nel caso di danno cagionato nello svolgimento di un'attività pericolosa la presunzione di responsabilità, opera nei confronti dell'esercente se non sono state osservate tutte le misure prescritte da norme legislative o regolamentari per l'esercizio dell'attività. Cass. civ., Sez.III, 02/03/2001, n.3022 PARTI IN CAUSA Tavanti e altri C. Gori FONTE Giur. It., 2001, 2274, nota di ZUCCARO RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2050

In tema di responsabilità presunta per l'esercizio di attività pericolosa, ex art. 2050 c.c., il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza del nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito; incombe invece sull'esercente l'attività pericolosa l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno. (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con la quale era stata rigettata la domanda del danneggiato, sul presupposto che questi non aveva provato il nesso causale tra il danno e l'omissione di cautele dovute da parte dell'esercente l'attività pericolosa). Cass. civ., Sez.III, 04/12/1998, n.12307 PARTI IN CAUSA Zaniboni C. Centro reg. increm. ippico Crema FONTE Mass. Giur. It., 1998 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2050

La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate. Cass. civ., Sez.III, 04/06/1998, n.5484 PARTI IN CAUSA Gatti e altri C. Soc. Sargas FONTE Mass. Giur. It., 1998 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2050

Per "attività pericolose", agli effetti di cui all'art. 2050 c.c., devono intendersi quelle così qualificate da specifiche norme destinate a prevenire sinistri e a tutelare l'incolumità pubblica, ovvero quelle per le quali la pericolosità trova riscontro nella natura delle cose e dei mezzi adoperati, mentre non possono considerarsi tali le attività nelle quali la pericolosità insorga per fatti estranei (in applicazione del suddetto principio la Cassazione ha confermato la decisione della Corte territoriale che escludeva il carattere pericoloso di una sauna gestita all'interno di un centro di benessere). Cass. civ., Sez.III, 02/12/1997, n.12193 PARTI IN CAUSA Corielli C. Soc. American Health Fitness Center FONTE Danno e Resp., 1998, 567, nota di LAGHEZZA RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2043 CC Art. 2050

E' pericolosa l'attività che, per la sua stessa natura od anche per i mezzi impiegati, renda probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi di un evento dannoso. Il giudizio di pericolosità non va espresso sulla base dell'evento dannoso effettivamente verificatosi, ma secondo una "prognosi postuma" che il giudice deve compiere sia sulla base di nozioni desunte dalla comune esperienza, sia tenuto conto delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività ed erano conoscibili dall'uomo medio, o comunque dovevano essere conosciute dall'agente in considerazione del tipo di attività esercitata. Cass. civ., Sez.III, 30/08/1995, n.9205 PARTI IN CAUSA Pacchione C. Binuccio FONTE Giur. It., 1996, I,1, 466 Danno e Resp., 1996, 255 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2050

Ancorchè l'insegnamento delle tecniche necessarie al conseguimento del titolo di guida alpina costituisca esercizio di un'attività pericolosa per sua natura, qualora si ravvisi una condotta colposa degli organizzatori, il risarcimento del danno è dovuto secondo il principio del "neminem laedere" di cui all'art. 2043 c.c. Trib. Verbania, 17/02/1994 PARTI IN CAUSA Montani C. A.G.A.I. FONTE Riv. Dir. Sport, 1999, 545, nota di LANOTTE RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2043 CC Art. 2050

è necessario tenere distinta la nozione di attività pericolosa prevista dall'art. 2050 c.c. da quella di condotta pericolosa, . Cass. civ., Sez.II, 21/12/1992, n.13530 PARTI IN CAUSA Lucidi C. Nori FONTE Resp. Civ. e Prev., 1993, 821 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2050

Ai sensi dell'art. 57 t.u.l.p.s. è necessaria, per l'accensione dei fuochi d'artificio come per le altre attività pericolose indicate nello stesso articolo, la licenza della attività di pubblica sicurezza le cui attribuzioni in campo locale sono esercitate dal corpo dell'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, dal sindaco (art. 1, 4° comma, t.u.l.p.s.); in tale veste il sindaco opera quale ufficiale del governo preposto alla salvaguardia della incolumità ed alla sicurezza dei cittadini; di conseguenza, se dall'accensione di fuochi d'artificio sia derivata lesione di un diritto soggettivo del privato, la p.a. risponde in solido con il soggetto privato che ha acceso i fuochi. Cass. civ., Sez.un., 14/03/1991, n.2726 PARTI IN CAUSA Min. int. C. Ventola FONTE Giur. It., 1993, I,1, 1118 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2050 RD 18/06/1931 n.773 Art.1 RD 18/06/1931 n.773 Art.57

RESPONSABILITA' ISTRUTTORE

L'attività di maestro di sci rientra tra le prestazioni di opera intellettuale e, dunque, l'obbligazione deve qualificarsi come obbligazione di mezzi, con la conseguenza che grava pur sempre sull'allievo, che voglia agire a titolo di responsabilità contrattuale, l'onere di allegare e provare, ai sensi degli artt, 1176 e 1218 c.c., la negligenza dell'istruttore, oltre, naturalmente, il nesso causale tra colpa e danno, salva la possibilità del prestatore d'opera di fornire a sua volta la prova della non imputabilità della violazione dell'obbligo di diligenza. Non sussiste pertanto, in tal caso, differenza alcuna, sotto il profilo probatorio, tra azione di responsabilità a titolo contrattuale o extracontrattuale. Cass. civ., Sez.III, 30/05/2001, n.7387 FONTE Studium juris, 2001, 1377 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 1176 CC Art. 1218

Sussiste la responsabilità dell'istruttore di tennis ex art. 2043 e 2048 c. c. per il danno che un allievo abbia procurato ad un altro allievo, ambedue minori, nel corso ed in occasione dello svolgimento della lezione di tennis. Trib. Monza, 13/09/1988 PARTI IN CAUSA Fumagalli C. Soc. centro sportivo Cervino tennis club FONTE Resp. Civ. e Prev., 1989, 1200, nota di DASSI Riv. Dir. Sport, 1990, 192 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2043 CC Art. 2048

In tema di reato colposo commesso dall'allievo conducente durante le esercitazioni alla guida, la responsabilità dell'istruttore dev'essere valutata unitariamente in relazione al comportamento complessivo tenuto dall'istruttore durante l'esercitazione, onde va a lui ascritta la concorrente responsabilità dell'evento che si ricolleghi ad una precedente condotta colposa di guida dell'allievo. Cass. pen., 29/06/1981 PARTI IN CAUSA Ambrosi FONTE Arch. Giur. Circolaz., 1982, 287 Riv. Fin. Loc., 1982, 888

In tema di responsabilità da cose in custodia, il concetto di insidia o trabocchetto è caratterizzato da una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo) e l'indagine relativa alla sussistenza di tale situazione e della sua efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso è demandata al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove la relativa valutazione sia sorretta da congrua ed adeguata motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno da caduta all'interno della Grotte di Castellana, escludendo che potessero costituire insidia la scivolosità del fondo e la scarsità dell'illuminazione). Cass. civ., sez. III, 14/01/2000, n.366 PARTI IN CAUSA Altamura C. Soc. Ras assicur. FONTE Mass. Giur. It., 2000 Danno e Resp., 2000, nota di LAGHEZZA RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 2043 CC Art. 2051

RESPONSABILITA' GESTORI IMPIANTI

Il "rafting", al pari degli altri "sport estremi", non essendo regolamentato da alcuna disciplina giuridica nazionale diretta e specifica, è soggetto nella realizzazione degli impianti e della gestione dell'attività a regole dettate di fatto dalle associazioni di gestori esercenti le attività medesime. Il titolare dell'impianto risponde pertanto secondo i principi generali dell'ordinamento come colpa generica o dolo eventuale in caso di incidente lesivo o mortale sulla base di tali principi dovendo valutarsi caso per caso l'adozione di tutti gli strumenti tecnici e cautele gestionali improntate a garantire la massima sicurezza dell'utente generico in modo proporzionato al rilevantissimo rischio connaturale appunto alla caratteristica "estrema" di questi sport, a nulla significando in senso scriminante eventuali "liberatorie" firmate dal cliente all'ingresso dell'impianto. Trib. Terni, 04/07/2002 PARTI IN CAUSA Dell'Oglio Dall'Oglio e altri FONTE Riv. Pen., 2002, 800, nota di ROCCA RIFERIMENTI NORMATIVI CP Art. 42 CP Art. 589

QUESITI

In quali casi gli infortuni dell'allievo possono costituire un illecito per l'istruttore?

"L'Istruttore del CAI svolge un'attività di lavoro autonomo a contenuto tecnico, previsto dagli art. 2230 e seguenti del codice civile. Si tratta di una prestazione di natura professionale anche se saltuaria, priva di compenso e volontaria. L'istruttore, nell'eseguire l'incarico affidatogli dal CAI, risponde sul piano civile degli infortuni riportati dall'allievo quando derivino da una condotta colposa, contraria alle normali regole di diligenza e prudenza, nonchè di perizia tecnica e abilità, regole di generalizzata conoscenza ed applicazione. Se la prestazione tecnica è di particolare difficoltà, la responsabilità dell'Istruttore può essere limitata alla sola colpa grave, come prevede l'art. 2236 del codice civile. Si ha colpa grave quando l'istruttore viola le norme minime e fondamentali di abilità tecnica o i criteri più elementari di diligenza, agisce con palese imprudenza o per errore evidente e inescusabile. Colpa grave può essere il mancato uso della corda e del casco, l'inesatta esecuzione dei nodi di base, l'abbandono degli allievi".

Può farci altri esempi di condotta colposa dell'istruttore?

"E' colposa la condotta dell'istruttore che non sia diligente nell'uso tecnico dell'attrezzatura, nell'istruire adeguatamente gli allievi, (...), oppure che non eserciti opportuna sorveglianza sugli allievi, che non sia prudente nello scegliere l'itinerario in funzione della loro preparazione e della difficoltà del corso, che non curi ed aggiorni la sua preparazione professionale, che usi il materiale con superficialità e trascuratezza, oppure che usi attrezzatura non adeguate, non omologata, non efficiente".

Sulla base di quali colpe può configurarsi una responsabilità penale dell'istruttore in caso di incidente?

"La responsabilità penale dell'istruttore può verificarsi in caso di lesioni o decesso dell'allievo (omicidio colposo). In questo caso la responsabilità (...) è di natura colposa se l'infortunio era prevedibile ed evitabile, in base alle comuni regole di diligenza, prudenza e perizia già indicate, eventualmente anche con riferimento a leggi, regolamenti e discipline (prassi o regole tecniche consolidate e di generale conoscenza, regole deontologiche). Bisogna quindi valutare, di volta in volta, se l'infortunio era prevedibile ed evitabile da parte dell'istruttore in base alle sue conoscenze e preparazioni tecniche, generiche e specifiche, con riferimento alla diligenza, prudenza e perizia da lui esigibili. In altri termini, va accertato se in determinate condizioni soggettive ed ambientali si poteva pretendere dall'istruttore, persona tecnicamente abilitata, una condotta che impedisse l'evento".

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