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Acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un immobile abusivo
A cura del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus."Salviamo il Paesaggio"

La sentenza Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 996 ha chiarito che l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva, in conseguenza dell’inottemperanza al precedente ordine di demolizione è un atto dovuto, privo di alcuna discrezionalità.
In proposito, sono chiare le disposizioni di cui all’art. 31 L, commi 3° e 4°, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.:
“3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.”
Ricorda il Consiglio di Stato che “l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva … si configura quale atto dovuto, privo di discrezionalità, subordinato al solo accertamento dell’inottemperanza di ingiunzione di demolizione ed al decorso del termine di legge (che ne costituiscono i presupposti), così che la censura di carenza di motivazione in ordine alla valutazione dell’interesse pubblico è destituita di qualsiasi fondamento giuridico, non essendovi alcuna valutazione discrezionale da compiere (e di conseguenza da giustificare) (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 1° ottobre 2001, n. 5179, e 27 aprile 2012, n. 2450)”.
Chi non ottempera all’ordine di demolizione, quindi, può perdere il bene immobile abusivo e l’area dove sorge, oltre alle ulteriori sanzioni amministrative e alle sanzioni penali.

Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 996

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